Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica: limiti all’impiego della procedura espropriativa
E’ stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento della nota della regione Sicilia avente ad oggetto l’istanza per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di 22MWp, denominato “Alcamo II”, da realizzarsi in Alcamo (TP) e Partinico (PA), in ampliamento dell’esistente parco eolico denominato “Alcamo”.
Nella sentenza n. 2260, depositata l’11 settembre 2014, il TAR per la regione Sicilia afferma:
Per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile da energia eolica, la procedura espropriativa è utilizzabile dal proponente sia per la dimostrazione della disponibilità di aree su cui insistere le opere connesse (quali, ad esempio, quelle per il passaggio delle linee elettriche per l’allaccio alla rete elettrica nazionale), sia per i suoli sui quali istallare gli aerogeneratori.
La regione Sicilia aveva ritenuto improcedibile la predetta istanza, sulla base della considerazione che quello presentato doveva considerarsi un nuovo impianto e non già un ampliamento di quello preesistente, mentre – ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. b) e dell’art. 3, comma 6, del “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 106, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”, di cui al Decreto Pres. Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48 – le procedure espropriative sono attivabili (per gli impianti da fonte rinnovabile) esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1 del R.D. n. 1775/1933: ossia solo per le opere relative alla realizzazione delle linee elettriche e non anche, per quanto rileva nella fattispecie in esame, per le aree occupate dagli aerogeneratori di un impianto da fonte rinnovabile.
Il TAR – nel ricordare che ai sensi del Decreto Pres. Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall’applicazione della direttiva n. 2009/28/CE del 23 aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio della regione siciliana le disposizioni di cui al D.M. 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” – ritiene, invece, che, l’art. 69 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, (richiamato dallo stesso comma 6, n. 3, dell’art. 3 del D.M. 10 settembre 2010) chiarisca come la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti.
Il richiamo operato dalle Linee guida regionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 all’art. 111 del R.D. 1775/1933 – precisa il TAR – va inteso nel senso che con il Decreto Pres. Reg. Sic. citato si è cercato di ovviare da parte della regione Sicilia al mancato esercizio della propria competenza esclusiva in ambito espropriativo per quanto attiene allo specifico settore delle linee elettriche.
Pertanto, la disposizione regolamentare in questione, correttamente interpretata, non esclude affatto l’utilizzo della procedura espropriativa per conseguire e comprovare la disponibilità giuridica dell’area dove insediare un impianto eolico, ma serve a chiarire la possibilità di estendere la procedura anche per la realizzazione delle linee elettriche di connessione degli impianti (nel caso di specie aerogeneratori) alla rete elettrica nazionale.