201501.23
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Estensione del ”reserve charge” alla GDO

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23 dicembre 2014) nei commi 629-633 del suo unico articolo, ha modificato l’art. 17, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, prevedendo ulteriori ipotesi di applicazione del “reverse charge” (inversione contabile), un meccanismo che consente il passaggio degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

In particolare, con riferimento al settore della grande distribuzione organizzata, è stata introdotta la lettera d-quinquies, con cui viene disposta l’applicazione del “reserve charge” alle “cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice   attività 47.11.3).

L’estensione del meccanismo in questione è efficace a partire dal 1° gennaio 2015. L’applicazione è disposta per un periodo di quattro anni.

Tuttavia, l’applicazione del “reverse charge” nel settore della grande distribuzione organizzata è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Il nuovo regime partirà solo una volta ottenuta l’autorizzazione dall’UE.

In caso di mancato rilascio della suddetta misure di deroga, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, si dovranno reperire le risorse finanziarie collegate all’ampliamento del “reverse charge” tramite l’aumento delle accise sulla benzina.

Con questa novità, si prevede un recupero, a partire dal 2015, di oltre 700 milioni di euro derivanti dal mancato gettito d’imposta che si perde nei passaggi della catena commerciale della grande distribuzione.

In tal modo, si sposterebbe l’obbligo di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dalle piccole partite IVA alle grandi catene commerciali della distribuzione. Le attenzioni dei verificatori si concentrerebbero così solo su soggetti più “controllabili” e allo stesso tempo si ridurrebbero i passaggi della filiera nella fatturazione dell’IVA e soprattutto le possibilità per mettere in atto frodi o mancati versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.

Non sono mancate, tuttavia, critiche all’estensione del “reverse charge” nel settore della grande distribuzione organizzata, in quanto le aziende temono che questo meccanismo, anzichè essere uno strumento di lotta all’evasione IVA, possa contribuire a porre le imprese del settore in sofferenza di liquidità, dal momento che non incasseranno più l’IVA (che sarà versata allo Stato direttamente dall’acquirente), ma dovranno chiederla a rimborso, con lunghe attese e crescenti difficoltà sul fronte della liquidità.

Non resta che attendere la decisione del Consiglio dell’Unione Europea sul concedere o meno il via libera.