Cambiano le informazioni sugli alimenti nella nuova etichetta europea
Dal 13 dicembre 2014 si applica il regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 (pubblicato in G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Diventa così obbligatoria la nuova etichetta europea, che si basa sul predetto regolamento, risultato di un lungo lavoro sviluppato dal Consiglio e del Parlamento UE con lo scopo di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli. Le nuove regole rispondono ad un’esigenza di maggiore trasparenza, contribuiscono ad uniformare le legislazioni dei singoli Paesi dell’Unione Europea e a garantire la libera circolazione di alimenti sicuri.
Il regolamento n. 1169/2011 stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.
Esso definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.
Le nuove disposizioni si applicano agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applicano a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Si applicano, altresì, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.
Per il momento restano fuori dall’applicazione alcune norme per le quali si attendono gli atti di esecuzione da parte dell’Unione Europea (molte delle quali sull’origine degli alimenti), la provenienza per alcuni tipi di carne e l’indicazione nutrizionale che si applicheranno rispettivamente a partire dal 1° aprile 2015 e dal 13 dicembre 2016.
Diverse sono le novità introdotte che interessano i consumatori riguardanti la tabella nutrizionale, la data di scadenza, gli alimenti surgelati, i preparati a base di carne o pesce, gli insaccati, gli allergizzanti, gli oli e grassi, la caffeina, ecc.
Le indicazioni obbligatorie della nuova etichetta sono così elencate nell’art. 9 del regolamento:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
Per quanto concerne l’indicazione del paese d’origine o il luogo di provenienza, l’art. 26 stabilisce, facendo salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione Europea – in particolare, il regolamento (CE) n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari – che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
“a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.
Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.”.
Gli Stati membri, inoltre, potranno introdurre ulteriori regole qualora ci sia un collegamento tra qualità e origine dell’alimento (DOP e IGP). L’informazione sull’origine del prodotto è indispensabile nei casi in cui la sua omissione può confondere il consumatore, come nel cd. Italian Sounding.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 39 del regolamento, “oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.
Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.”.
L’entrata in vigore della nuova etichetta europea ha sollevato diverse critiche e sono state evidenziate alcune lacune del regolamento, in particolare con riferimento alla mancata previsione dell’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento.
In Italia, la legge n. 109/1992 dispone l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento, ma con il regolamento n. 1169/2011 viene a decadere tale indicazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), interpellato sulla questione, ha risposto in aula alla Camera, spiegando che al momento non c’è una legge per rendere obbligatoria l’indicazione della sede dello stabilimento.
Il sottosegretario del Mise, Claudio De Vincenti, non ha escluso del tutto la possibilità di recuperare l’indicazione in etichetta dello stabilimento, ma ha spiegato che serve una legge: “Si ritiene che non vi sono preclusioni a prevedere l’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento – si legge nella risposta all’interpellanza data in aula – nel rispetto delle condizioni che il regolamento UE n. 1169/2011 impone agli Stati membri. Per operare in tal senso occorre, tuttavia, una specifica norma di legge o una delega al governo in materia di etichettatura (…). In tale contesto non appare possibile adottare i provvedimenti richiesti nell’interpellanza urgente in esame, per assenza, appunto, di una fonte primaria che li preveda. Si consideri, comunque, che per alcuni prodotti, come quelli di origine animale, trasformati e non, l’indicazione dello stabilimento di produzione è già prevista dalla disciplina comunitaria. Nello specifico, ai sensi del regolamento n. 853/2004 il bollo sanitario o il marchio di identificazione, già recano la registrazione dello stabilimento di produzione. Peraltro, nel quadro normativo fornito dal più volte richiamato regolamento le imprese hanno già facoltà di inserire volontariamente in etichetta l’indicazione dello stabilimento. È fatta salva, infatti, la possibilità che l’informazione della sede dello stabilimento di produzione venga fornita volontariamente dagli operatori, anche a scopo informativo per il consumatore”.
Sulla questione il Ministero delle politiche agricole (Mipaaf) ha infine dichiarato: “Ci stiamo impegnando per salvaguardare in primo luogo la tracciabilità e l’indicazione dell’origine del prodotto. Riteniamo cioè sia più importante sapere innanzitutto da dove proviene la materia prima”. E proprio per giungere ad un’etichetta alimentare “il più possibile trasparente e fatta su misura per il nostro mercato”, il Mipaaf ha lanciato sul proprio sito una consultazione pubblica, con un questionario, in cui si chiede ai cittadini di indicare quali informazioni vorrebbero trovare sui prodotti.